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Si sostanzia nel seguire in particolare l’applicazione del Piano sanitario regionale e quello sociale riguardo i servizi a livello domiciliare, diurno e residenziale. Il Comitato chiede in particolare alla Regione Marche di attivare percorsi partecipati tra i diversi soggetti coinvolti (regione, enti locali, aziende sanitarie, organizzazioni sindacali, associazioni), al fine di definire per tutto il territorio regionale ai diversi livelli (domiciliare, semiresidenziale, residenziale), l’applicazione dei Livelli essenziali di assistenza riguardanti i servizi socio sanitari. Le indicazioni del recente Piano sanitario e l’approvazione dei Regolamenti riguardanti le strutture diurne e residenziali previste dalla legge 20/2002 (che identificano anche nuove strutture sociosanitarie) rendono, infatti, non rinviabile la chiara definizione delle competenze - anche finanziarie - tra settore sanitario e settore sociale.

Il Comitato ritiene urgente definire a livello regionale le prestazioni che il servizio sanitario deve garantire a completo carico del fondo sanitario e quelle che prevedono la partecipazione (e con quale percentuale) del settore sociale; così come vanno definite le modalità di contribuzione, quando prevista, degli utenti. Definizione che non può prescindere dalla partecipazione delle associazioni di familiari e utenti. Per molte strutture a livello regionale non sono definite con chiarezza le regole di funzionamento e gli oneri economici tra sanità e assistenza sociale. Solo a riguardo delle strutture residenziali per anziani, la maggioranza sono autorizzate per l’accoglienza di persone autonome, in realtà circa il 60-70% dei ricoverati è in condizione di non autosufficienza prodotta da gravi malattie. Le rette sono quasi sempre a carico degli stessi utenti con cifre che vanno dai 1000 a 2000 euro mensili; anche quando interviene finanziariamente il settore sanitario le quote a carico degli utenti raggiungono cifre pari a 1500 euro provocando gravi problemi finanziari per le famiglie di questi malati. Si ritiene del tutto inaccettabile che si continui a scaricare sulle famiglie oneri del tutto insopportabili e chiedono alla regione di adempiere ai propri obblighi di applicazione delle normative nazionali in materia di integrazione socio sanitaria. Si ritiene che: - la realizzazione della necessaria integrazione operativa tra settore sociale e sanitario richiede una precisa definizione delle titolarità istituzionali nella gestione dei servizi evitando di perpetuare l’esperienza di impotenza dei cittadini di fronte al palleggiamento delle responsabilità fra aziende sanitarie e comuni. - devono essere assicurate, con certezza, le risorse finanziarie necessarie all’erogazione dei servizi e delle prestazioni evitando, come oggi avviene, di accollarne gli oneri alle fasce più deboli della popolazione. I punti principali sui quali si è attivato il confronto in regione e sui quali si intende lavorare: Coinvolgimento nella definizione dei costi e delle quote tra settore sanitario e sociale (e degli utenti) delle strutture sociosanitarie previste dal PSR, dalla legge regionale 20-2002 come regolate dal Regolamento regionale n. 1/2004: Rsa anziani e Residenze Protette per anziani, disabili, malattia mentale; Comunità socio riabilitativa residenziale per disabili; le strutture diurne per anziani e disabili. Richiamo ai Comuni all’applicazione del decreto legislativo 130-2000 nel quale si stabilisce che per le prestazioni “erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie” verrà presa in considerazione la situazione economica del solo assistito e non quella del nucleo familiare o dei parenti “tenuti agli alimenti”. Attivazione dei posti letto ospedalieri di riabilitazione e lungodegenza (oltre 1400), così come indicato dal Piano sanitario. Definizione dello standard assistenziale delle RSA anziani. Emanazione di precise indicazioni alle zone sanitarie per evitare subdoli cambi di funzioni (incoerenza tra classificazione e funzione. di fatto utilizzate per la gran parte con funzioni di lungodegenza ospedaliera). Effettiva attivazione dei p.l. secondo le indicazioni regionali. Aumento dei posti previsti largamente insufficienti. Emanazione di un atto che chiarisca inequivocabilmente il significato delle strutture classificate ed autorizzate come RSA disabili psichici. Le strutture così autorizzate devono essere - come da normativa regionale - a completo carico del Fondo sanitario. Rsa disabili psichici è una denominazione che non compare né nel Piano sanitario, né nel Progetto obiettivo salute mentale. Emanazione di un atto che impedisca autorizzazioni di strutture classificate come RSA disabili all’interno di strutture assistenziali per anziani. Definizione di un modello coerente di residenzialità per disabili (dalla Comunità alloggio alla RSA). Definizione del numero di posti letto e dello standard assistenziale dei Nuclei speciali Alzheimer (ricompresi all’interno delle Rsa anziani) e dei Centri diurni Alzheimer. Modifica degli standard assistenziali delle Residenze protette per anziani non autosufficienti e soggetti affetti da forme di demenza, così come di alcuni standard strutturali. Tutti gli anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali che hanno i requisiti per essere accolti in strutture protette devono avere quegli standard. Per questo è necessario un aumento di almeno altri 1000 posti di Residenza protetta (senza riduzione dei posti di RSA). Potenziamento delle cure domiciliari così come indicato dallo stesso Piano sanitario con l’effettuazione in tutte le Zone territoriali degli interventi previsti dalle Linee guida sulle cure domiciliari. Utilizzo del Fondo ADI per il sostegno alla domiciliarità. Le spese per operatori sanitari all’interno delle strutture deve ricadere nel fondo dell’assistenza residenziale e non in quello dell’ADI.

I sottoscritti rappresentanti di associazioni di volontariato e di tutela degli utenti hanno costituito un Comitato regionale avente per obiettivo di seguire l’applicazione e l’evoluzione della normativa regionale in ambito sanitario, sociosanitario e sociale. Le associazioni aderenti si riconoscono nel presente Regolamento che dichiarano di sottoscrivere. Si impegnano inoltre a non assumere iniziative in contrasto con gli obiettivi del Comitato. 1) Costituzione E’ costituito il Comitato regionale di associazioni di volontariato a tutela dei soggetti più deboli (CAT). 2) Finalità Il Comitato si propone di: - seguire l’applicazione e l’evoluzione della normativa regionale in ambito sanitario, sociosanitario e sociale; - promuovere la tutela dei diritti delle persone che usufruiscono dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali; - promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione sui temi oggetto del lavoro dei gruppi aderenti. Il Comitato intende, quale espressione di cittadinanza, in particolare promuovere una funzione di tutela degli utenti dei sevizi sociosanitari e nello specifico di tutti coloro che non sono in grado di farlo da soli. 3) Organizzazione del Comitato Le associazioni aderenti costituiscono l’assemblea del Comitato. L’assemblea si svolge almeno 4 volte l’anno e tutte le volte che un terzo degli aderenti la ritiene necessaria. L’assemblea indica gli obiettivi da perseguire secondo quanto indicato dall’Art . 2 del presente regolamento. Elegge la Segreteria e il Coordinatore. Delibera sulle domande di adesione. 4) Assemblea L’Assemblea viene convocata dalla segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata. Deve contenere ordine del giorno, luogo, data, ora della riunione. L’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei soggetti ad essa appartenenti in prima convocazione. La seduta, in seconda convocazione, è valida con qualsiasi numero di presenti. Le Associazioni vi partecipano tramite il Presidente o un suo delegato. Le decisioni sono prese a maggioranza. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. 5) Coordinatore e segreteria Il Comitato nelle sue attività viene rappresentato da un Coordinatore eletto a maggioranza dall’Assemblea delle associazioni. Il Coordinatore rimane in carica 2 anni. Il Coordinatore viene affiancato da una segreteria, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, in carica per lo stesso periodo del Coordinatore. Il Coordinatore, supportato dalla segreteria, da attuazione alle indicazioni dell’assemblea delle associazioni. La Segreteria si riunisce con cadenza di norma mensile e comunque tutte le volte che un componente lo richiede. I lavori della segreteria sono validi con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale 6) Attività, esclusione rinuncia Le associazioni aderiscono al Comitato attraverso apposita domanda. Le stesse dichiarano di aderire ai contenuti del Regolamento. I Gruppi possono rinunciare a far parte in qualsiasi momento del coordinamento dandone comunicazione scritta. L’assemblea stabilisce annualmente una quota di adesione per far fronte alle spese di segreteria.

 

 
       
       
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