 |
Si sostanzia nel seguire in particolare l’applicazione
del Piano sanitario regionale e quello sociale riguardo
i servizi a livello domiciliare, diurno e residenziale.
Il Comitato chiede in particolare alla Regione Marche
di attivare percorsi partecipati tra i diversi soggetti
coinvolti (regione, enti locali, aziende sanitarie,
organizzazioni sindacali, associazioni), al fine di
definire per tutto il territorio regionale ai diversi
livelli (domiciliare, semiresidenziale, residenziale),
l’applicazione dei Livelli essenziali di assistenza
riguardanti i servizi socio sanitari. Le indicazioni
del recente Piano sanitario e l’approvazione dei
Regolamenti riguardanti le strutture diurne e residenziali
previste dalla legge 20/2002 (che identificano anche
nuove strutture sociosanitarie) rendono, infatti, non
rinviabile la chiara definizione delle competenze -
anche finanziarie - tra settore sanitario e settore
sociale.
|
Il Comitato ritiene urgente definire a livello
regionale le prestazioni che il servizio sanitario deve garantire
a completo carico del fondo sanitario e quelle che prevedono
la partecipazione (e con quale percentuale) del settore sociale;
così come vanno definite le modalità di contribuzione,
quando prevista, degli utenti. Definizione che non può
prescindere dalla partecipazione delle associazioni di familiari
e utenti. Per molte strutture a livello regionale non sono
definite con chiarezza le regole di funzionamento e gli oneri
economici tra sanità e assistenza sociale. Solo a riguardo
delle strutture residenziali per anziani, la maggioranza sono
autorizzate per l’accoglienza di persone autonome, in
realtà circa il 60-70% dei ricoverati è in condizione
di non autosufficienza prodotta da gravi malattie. Le rette
sono quasi sempre a carico degli stessi utenti con cifre che
vanno dai 1000 a 2000 euro mensili; anche quando interviene
finanziariamente il settore sanitario le quote a carico degli
utenti raggiungono cifre pari a 1500 euro provocando gravi
problemi finanziari per le famiglie di questi malati. Si ritiene
del tutto inaccettabile che si continui a scaricare sulle
famiglie oneri del tutto insopportabili e chiedono alla regione
di adempiere ai propri obblighi di applicazione delle normative
nazionali in materia di integrazione socio sanitaria. Si ritiene
che: - la realizzazione della necessaria integrazione operativa
tra settore sociale e sanitario richiede una precisa definizione
delle titolarità istituzionali nella gestione dei servizi
evitando di perpetuare l’esperienza di impotenza dei
cittadini di fronte al palleggiamento delle responsabilità
fra aziende sanitarie e comuni. - devono essere assicurate,
con certezza, le risorse finanziarie necessarie all’erogazione
dei servizi e delle prestazioni evitando, come oggi avviene,
di accollarne gli oneri alle fasce più deboli della
popolazione. I punti principali sui quali si è attivato
il confronto in regione e sui quali si intende lavorare: Coinvolgimento
nella definizione dei costi e delle quote tra settore sanitario
e sociale (e degli utenti) delle strutture sociosanitarie
previste dal PSR, dalla legge regionale 20-2002 come regolate
dal Regolamento regionale n. 1/2004: Rsa anziani e Residenze
Protette per anziani, disabili, malattia mentale; Comunità
socio riabilitativa residenziale per disabili; le strutture
diurne per anziani e disabili. Richiamo ai Comuni all’applicazione
del decreto legislativo 130-2000 nel quale si stabilisce che
per le prestazioni “erogate a domicilio o in ambiente
residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone
con handicap permanente grave di cui all’articolo 3
della legge 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni
la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata
dalle Aziende Unità Sanitarie” verrà presa
in considerazione la situazione economica del solo assistito
e non quella del nucleo familiare o dei parenti “tenuti
agli alimenti”. Attivazione dei posti letto ospedalieri
di riabilitazione e lungodegenza (oltre 1400), così
come indicato dal Piano sanitario. Definizione dello standard
assistenziale delle RSA anziani. Emanazione di precise indicazioni
alle zone sanitarie per evitare subdoli cambi di funzioni
(incoerenza tra classificazione e funzione. di fatto utilizzate
per la gran parte con funzioni di lungodegenza ospedaliera).
Effettiva attivazione dei p.l. secondo le indicazioni regionali.
Aumento dei posti previsti largamente insufficienti. Emanazione
di un atto che chiarisca inequivocabilmente il significato
delle strutture classificate ed autorizzate come RSA disabili
psichici. Le strutture così autorizzate devono essere
- come da normativa regionale - a completo carico del Fondo
sanitario. Rsa disabili psichici è una denominazione
che non compare né nel Piano sanitario, né nel
Progetto obiettivo salute mentale. Emanazione di un atto che
impedisca autorizzazioni di strutture classificate come RSA
disabili all’interno di strutture assistenziali per
anziani. Definizione di un modello coerente di residenzialità
per disabili (dalla Comunità alloggio alla RSA). Definizione
del numero di posti letto e dello standard assistenziale dei
Nuclei speciali Alzheimer (ricompresi all’interno delle
Rsa anziani) e dei Centri diurni Alzheimer. Modifica degli
standard assistenziali delle Residenze protette per anziani
non autosufficienti e soggetti affetti da forme di demenza,
così come di alcuni standard strutturali. Tutti gli
anziani non autosufficienti ospiti di strutture assistenziali
che hanno i requisiti per essere accolti in strutture protette
devono avere quegli standard. Per questo è necessario
un aumento di almeno altri 1000 posti di Residenza protetta
(senza riduzione dei posti di RSA). Potenziamento delle cure
domiciliari così come indicato dallo stesso Piano sanitario
con l’effettuazione in tutte le Zone territoriali degli
interventi previsti dalle Linee guida sulle cure domiciliari.
Utilizzo del Fondo ADI per il sostegno alla domiciliarità.
Le spese per operatori sanitari all’interno delle strutture
deve ricadere nel fondo dell’assistenza residenziale
e non in quello dell’ADI.
I sottoscritti rappresentanti di associazioni
di volontariato e di tutela degli utenti hanno costituito
un Comitato regionale avente per obiettivo di seguire l’applicazione
e l’evoluzione della normativa regionale in ambito sanitario,
sociosanitario e sociale. Le associazioni aderenti si riconoscono
nel presente Regolamento che dichiarano di sottoscrivere.
Si impegnano inoltre a non assumere iniziative in contrasto
con gli obiettivi del Comitato. 1) Costituzione E’ costituito
il Comitato regionale di associazioni di volontariato a tutela
dei soggetti più deboli (CAT). 2) Finalità Il
Comitato si propone di: - seguire l’applicazione e l’evoluzione
della normativa regionale in ambito sanitario, sociosanitario
e sociale; - promuovere la tutela dei diritti delle persone
che usufruiscono dei servizi sanitari, sociosanitari, sociali;
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione
e formazione sui temi oggetto del lavoro dei gruppi aderenti.
Il Comitato intende, quale espressione di cittadinanza, in
particolare promuovere una funzione di tutela degli utenti
dei sevizi sociosanitari e nello specifico di tutti coloro
che non sono in grado di farlo da soli. 3) Organizzazione
del Comitato Le associazioni aderenti costituiscono l’assemblea
del Comitato. L’assemblea si svolge almeno 4 volte l’anno
e tutte le volte che un terzo degli aderenti la ritiene necessaria.
L’assemblea indica gli obiettivi da perseguire secondo
quanto indicato dall’Art . 2 del presente regolamento.
Elegge la Segreteria e il Coordinatore. Delibera sulle domande
di adesione. 4) Assemblea L’Assemblea viene convocata
dalla segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata.
Deve contenere ordine del giorno, luogo, data, ora della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione
della maggioranza dei soggetti ad essa appartenenti in prima
convocazione. La seduta, in seconda convocazione, è
valida con qualsiasi numero di presenti. Le Associazioni vi
partecipano tramite il Presidente o un suo delegato. Le decisioni
sono prese a maggioranza. Di ogni riunione deve essere redatto
apposito verbale. 5) Coordinatore e segreteria Il Comitato
nelle sue attività viene rappresentato da un Coordinatore
eletto a maggioranza dall’Assemblea delle associazioni.
Il Coordinatore rimane in carica 2 anni. Il Coordinatore viene
affiancato da una segreteria, composta da un minimo di tre
ad un massimo di cinque membri, in carica per lo stesso periodo
del Coordinatore. Il Coordinatore, supportato dalla segreteria,
da attuazione alle indicazioni dell’assemblea delle
associazioni. La Segreteria si riunisce con cadenza di norma
mensile e comunque tutte le volte che un componente lo richiede.
I lavori della segreteria sono validi con la presenza della
maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza.
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale 6) Attività,
esclusione rinuncia Le associazioni aderiscono al Comitato
attraverso apposita domanda. Le stesse dichiarano di aderire
ai contenuti del Regolamento. I Gruppi possono rinunciare
a far parte in qualsiasi momento del coordinamento dandone
comunicazione scritta. L’assemblea stabilisce annualmente
una quota di adesione per far fronte alle spese di segreteria.
|